ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione(fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
SEZIONE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
AGENTI (Soggetti iscritti nel Registro degli Intermediari Assicurativi – Sezione A)
- Pecchini Mauro, iscritto R.U.I. sezione A – n. A00133231 dal 19/03/2007 in qualità di responsabile della attività di intermediazione
COLLABORATORI (addetti alla attività agenziale anche all’esterno dei locali agenziali ed iscritti al R.U.I. sezione E):
- Pescina Elisa – N. iscrizione al RUI E000186201 Sezione E dal 11/05/2007
- Balotta Simona – N. iscrizione al RUI E000335558 Sezione E dal 07/04/2010
- Mattioli Gabriele – N. iscrizione al RUI E000179728 Sezione E dal 04/05/2007
- Bonazzi Erika – N. iscrizione al RUI E000335559 Sezione E dal 07/04/2010
COLLABORATORI (addetti alla attività di intermediazione all’interno dei locali dell’agenzia):
- Dalia Martina – dipendente di Pecchini Mauro dal 10/09/2018
- Iori Greta – dipendente
- Mantovi Asya – dipendente
SEDE E RECAPITI
Sede Legale: Via Caduti dell’Arma 1/B – 42027 Montecchio Emilia
Tel: 0522 866305 – cell 328 9228679 – email: info@studiopecchini.com PEC: studiopecchini@pec.it – Sito internet: www.studiopecchini.com
SEZIONE II- Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
L’intermediario assicurativo informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul sito internet www.studiopecchini.com :
- l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sopra indicato
- l’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 con l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario deve adempiere.
SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi*
- L’intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione.
- Il capitale sociale o i diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera non è partecipato direttamente o indirettamente da impresa di assicurazioni o dall’impresa controllante di un’impresa di assicurazione in misura superiore al 10%
- La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese. Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si riferisce a prodotti della/e impresa/e indicata/e al punto 3.2, ovvero in qualità di collaboratore di uno degli intermediari indicati al punto 3.3 se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese ivi indicate per le quali essi operano.
SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’intermediario assicurativo informa che:
- l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
- il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente[1] nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all’IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l’intermediario o con l’impresa preponente.
- il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
Autorità competente alla Vigilanza sull’attività svolta IVASS – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it
ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DELPRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
SEZIONE I – Informazioni sul modello di distribuzione
- L’intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione
o Sara Assicurazioni S.p.A. | o Sara Vita S.p.A. |
o Tua Assicurazioni S.p.A. | o Allianz Direct – divisione Genial+ |
o UCA Assicurazioni S.p.A. | o |
- L’attività di distribuzione può essere svolta in collaborazione con i seguenti intermediari ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012:
- DUAL Italia S.p.A. – Via E. De Amicis 51 -Milano – R.U.I. numero A000167405
- Bridge Broker Srl – Via Europa 780 – Lucca – R.U.I. numero B000429099
- FIT Srl – Via Pellico 5, Seregno –R.U.I. numero A000133231
- UIA International – Corso Sempione 61 – Milano –R.U.I. A00072748
- Prima Assicurazioni spa – via Speronari 8 – Milano
- ASA Srls – via Pascoli 62 – Formigine (MO)
- Consulenze Assicurative srl –
- Agenvita srl (Metlife) – via Olona 2 – Milano
- Assimedici srl – Viale di Porta Vercellina 20 – Milano
- Studio Pecchini sas – Via Montepelato Nord 1/D – Montechiarugolo (PR)
SEZIONE II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
L’intermediario informa
- Se ha fornito una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata. In tal caso indica:
- le attività prestate nell’ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese;
- se ha fornito una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
- Se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- Se prospetta contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazione Private
SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni
L’intermediario assicurativo indica la natura del compenso:
□ onorario corrisposto direttamente dal cliente
□ commissione inclusa nel premio assicurativo
□ benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata
□ altro tipo di compenso
□ combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
Per i contratti RC Auto, in attuazione del Reg. n. 23 del 9 maggio 2008 e dell’art. 131 del CAP, viene allegata la Tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione
Compagnia | Settore e aliquota | Aliquota provvigionale |
Sara Assicurazioni S.p.A. | Autovetture, ciclomotori e motocicli, natanti, macchine operatrici e carrelli, macchine agricole | 8,27% su premio globale annuo |
Sara Assicurazioni S.p.A. | Autocarri conto proprio, autocarri conto terzi, autobus in servizio privato, autobus di linea o a nolo | 8,27% su premio globale annuo |
Tua Assicurazioni S.p.A. | Settore I (autovetture uso privato) e II (autovetture uso pubblico, taxi) | 7,937 % su premio globale annuo |
Tua Assicurazioni S.p.A. | Settore IV (autoveicoli trasporto cose) | 6,35% su premio globale annuo |
Tua Assicurazioni S.p.A. | Natanti | 6,35% su premio globale annuo |
Allianz Direct S.p.A. | Tutti i settori | 13% sul premio netto annuo |
SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi
L’intermediario informa:
- che i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario
- costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso
- sono garantiti dalla stipulazione da parte dell’intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di Euro 19.510
- che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun contratto.
ALLEGATO 4 BIS – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
SEZIONE I – Informazioni sul modello di distribuzione
L’intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione
- Sara Vita S.p.A.
SEZIONE II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
L’intermediario informa
- Se ha fornito una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata. In tal caso indica:
- le attività prestate nell’ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese;
- se ha fornito una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
- Se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- Se prospetta contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazione Private
SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni
L’intermediario assicurativo indica la natura del compenso:
□ onorario corrisposto direttamente dal cliente
□ commissione inclusa nel premio assicurativo
□ benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata
□ altro tipo di compenso
□ combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi
L’intermediario informa:
- che i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario
- costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso
- sono garantiti dalla stipulazione da parte dell’intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di Euro 19.510
- che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/ trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
SEZIONE I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l’intermediario:
- ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- ha l’obbligo di consegna l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- ha l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- ha l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- ha obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
SEZIONE II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l’intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:
- l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- l’obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- in caso di vendita con consulenza, ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
- ha obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.